L’entrata in vigore del nuovo quadro normativo sui contratti pubblici ha riportato al centro dell’attenzione il tema della sicurezza nelle infrastrutture stradali, in particolare per quanto riguarda la corretta installazione dei dispositivi di protezione. Il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ha infatti ribadito e reso più stringente un obbligo già esistente: quello in capo ai produttori di certificare che i dispositivi di sicurezza siano stati montati e installati secondo le prescrizioni tecniche garantendo tracciabilità, responsabilità e sicurezza nel settore.
Questo principio, già previsto dal D.P.R. 207/2010, ha trovato piena applicazione solo recentemente grazie all’intervento delle circolari emanate da ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali) e dal CSLLPP (Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici), pubblicate nei primi giorni del 2025. Tali documenti hanno finalmente chiarito modalità operative, responsabilità e tempistiche, rendendo effettivo un obbligo che per anni era rimasto difficilmente applicabile.
In questo contesto si inserisce l’aggiornamento della procedura UX79, sviluppata da UNICMI e giunta alla Revisione 4 (marzo 2025), che si propone come riferimento operativo per tutti gli attori coinvolti nella filiera.
Dispositivi di sicurezza stradale e certificazione di corretto montaggio
Uno degli aspetti più rilevanti introdotti dalle circolari riguarda l’interpretazione dell’art. 18, comma 22 dell’Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023. Prima di tali chiarimenti, il settore era caratterizzato da incertezze interpretative che rendevano difficile una corretta applicazione della norma.
Le indicazioni fornite consentono oggi di delineare con precisione alcuni elementi fondamentali:
• Ruolo del produttore: è il soggetto responsabile dell’emissione della certificazione, basandosi però su informazioni e verifiche raccolte da esecutore, installatore e direzione lavori;
• Oggetto della certificazione: riguarda la conformità delle attività di montaggio e installazione rispetto alle istruzioni tecniche ufficiali del produttore;
• Tempistiche operative: il documento deve essere emesso prima della messa in esercizio dell’infrastruttura, quindi prima dell’apertura al traffico, anche in situazioni in cui il collaudo non sia ancora stato completato;
• Rapporto con il collaudo: la certificazione non sostituisce il collaudo tecnico-amministrativo, ma si affianca ad esso come elemento necessario per il completamento del processo.
Queste indicazioni segnano un passaggio importante, perché introducono un sistema di responsabilità distribuita ma chiaramente tracciabile, rafforzando il controllo sulla qualità delle installazioni.
La procedura UX79 (ex Art. 79) come strumento operativo
Per tradurre queste disposizioni in attività concrete, UNICMI ha aggiornato la procedura UX79 (ex Art. 79 del DPR 207/2010), rendendola coerente con il nuovo quadro normativo e con le indicazioni delle circolari.
La UX79 non è solo un documento teorico, ma un vero e proprio protocollo operativo che descrive:
• le attività necessarie per arrivare alla certificazione;
• i ruoli dei diversi soggetti coinvolti;
• i flussi informativi e documentali;
• le modalità da adottare nei casi in cui non sia possibile rilasciare la certificazione.
L’obiettivo è quello di garantire uniformità di comportamento tra i vari operatori, riducendo il rischio di errori e assicurando la conformità alle richieste della stazione appaltante.
Le schede operative: struttura e funzione
Un elemento centrale della procedura UX79 è rappresentato dal sistema di schede, che consente di raccogliere in modo ordinato tutte le informazioni necessarie.
Le tre schede principali sono:
• Scheda 01: dedicata ai dati identificativi della commessa, come contratto, codici CIG e CUP, suddivisione in lotti e soggetti coinvolti;
• Scheda 02: focalizzata sugli aspetti progettuali, con particolare attenzione alla verifica del progetto esecutivo e del Progetto Esecutivo di Dettaglio (PED);
• Scheda 03: relativa alla fase di cantiere, nella quale vengono documentate le attività svolte, le prove effettuate e le eventuali modifiche adottate in corso d’opera.
Solo al termine della raccolta e dell’analisi di queste informazioni il produttore può esprimere una valutazione finale, decidendo se rilasciare la certificazione oppure richiedere integrazioni o chiarimenti.
Il manuale del produttore: riferimento tecnico centrale
Un altro elemento fondamentale è rappresentato dal Manuale del Produttore, redatto in conformità alla norma EN 1317-5. Questo documento costituisce il riferimento tecnico principale per tutte le attività di installazione e manutenzione.
Al suo interno sono riportate:
• le procedure di montaggio, incluse sequenze operative e specifiche tecniche;
• le modalità di installazione in relazione alle caratteristiche del sito;
• le indicazioni per la manutenzione lungo il ciclo di vita del dispositivo.
Affinché la certificazione possa essere rilasciata, è necessario dimostrare che tali indicazioni siano state effettivamente seguite. Le evidenze raccolte durante le fasi di progetto e cantiere devono quindi attestare il rispetto puntuale del manuale.
Ambito di applicazione della certificazione
L’obbligo di certificazione riguarda tutti gli interventi riconducibili alla categoria OS12-A, indipendentemente dalla presenza o meno del collaudo tecnico-amministrativo.
La sua applicazione si estende inoltre a tutte le tipologie di dispositivi di sicurezza stradale, inclusi quelli non dotati di marcatura CE, come alcune tipologie di terminali, transizioni o varchi removibili. In tali casi, il riferimento tecnico non è la marcatura CE ma la documentazione progettuale e tecnica specifica.
Restano esclusi unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria o di ripristino limitato, che non comportano nuove installazioni o sostituzioni.
Competenze richieste per il rilascio della certificazione
Le circolari chiariscono anche i requisiti del soggetto che deve firmare la certificazione. Si tratta di un tecnico qualificato, in possesso di laurea magistrale in ingegneria, regolarmente iscritto all’albo professionale e con poteri di rappresentanza dell’azienda produttrice.
Questa previsione attribuisce alla certificazione un valore non solo tecnico ma anche giuridico, rafforzando la responsabilità diretta del produttore.
Verso un sistema più trasparente e sicuro
L’integrazione tra normativa, circolari applicative e strumenti operativi come la procedura UX79 rappresenta un passo significativo verso un modello più strutturato nella gestione della sicurezza stradale.
Il sistema che ne deriva è basato su:
- tracciabilità delle attività
- chiarezza delle responsabilità
- verifica documentata delle operazioni
- maggiore controllo sulla qualità delle installazioni
Attraverso il lavoro del proprio gruppo Road Equipment, UNICMI ha messo a disposizione del settore uno strumento concreto per affrontare le nuove esigenze normative.
L’obiettivo finale non è soltanto l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge, ma la diffusione di una cultura tecnica orientata alla qualità, alla sicurezza e alla tutela degli utenti della strada.
